Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59, concernente oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.