Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963;
b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970;
c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;
d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9, 63, 169 e 98 degli atti stessi.
Art. 3
#Comma 1
La spesa relativa: alla partecipazione italiana al trattato di cooperazione in materia di brevetti (per lire 200 milioni), al versamento dei contributi eccezionali per l'Organizzazione europea dei brevetti previsti dall'articolo 40, paragrafo 3, della convenzione sub c) dell'articolo 1 della presente legge (per lire 350 milioni) ed alla partecipazione alla convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune in applicazione dell'articolo 146 della convenzione di Monaco (per lire 50 milioni), sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4
#Comma 1
Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si fara' fronte per il 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e per il 1978 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il corrispondente anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Le somme, comprensive degli interessi, a qualsiasi titolo spettanti all'Italia ai sensi delle disposizioni contenute negli atti internazionali oggetto della presente legge, saranno versate al bilancio dello Stato, in apposito capitolo di entrata.
Art. 6
#Comma 1
Il Governo e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti atti anche al fine di eliminare una diversita' di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali.