Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.