LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio

Numero 109 Anno 1974 GU 27.04.1974 Codice 074U0109

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960;
b) convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963;
c) protocollo addizionale alla convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964;
d) protocollo addizionale alla convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.


Art. 3

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Comma 1

Le decisioni del tribunale previste dall'articolo 13 della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.


Art. 4

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Comma 1

Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.