Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, fatta a Citta' del Vaticano il 3 dicembre 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.