LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

Numero 92 Anno 1999 GU 16.04.1999 Codice 099G0155

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:30

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.


Art. 3

#

Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.