LEGGE

Legge 197/1992 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) per l'istituzione di una unita' del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo a dett

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) per l'istituzione di una unita' del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo a dett

Numero 197 Anno 1992 GU 04.03.1992 Codice 092G0204

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) per l'istituzione di una unita' del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1 marzo 1991.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.


Art. 3

#

Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.


Art. 4

#

Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.