Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) per l'istituzione di una unita' del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1 marzo 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.