Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati Uniti, da una parte, e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna (Paesi di spiegamento), dall'altra, sulle procedure e le modalita' di ispezione relative al trattato sulle forze nucleari intermedie (FNI), firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio piu' corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.
Art. 3
#Comma 1
Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui agli articoli 1 e 2 dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo VII dell'accordo e dallo scambio di note.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.