Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo 3. - E' soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.