Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 30 della convenzione di cui alla lettera a) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera b).