LEGGE

Legge 943/1978 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmat

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmat

Numero 943 Anno 1978 GU 12.02.1979 Codice 078U0943

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.


Art. 2

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Comma 1

Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 30 della convenzione di cui alla lettera a) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera b).