Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.