LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a

Numero 9 Anno 2019 GU 11.02.2019 Codice 19G00014

urn:nir:stato:legge:2019-01-16;9

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.