LEGGE

Legge 404/1976 - Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Numero 404 Anno 1976 GU 12.06.1976 Codice 076U0404

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:
1) all'articolo 75 e' aggiunto il seguente secondo comma:
"Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti e' di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.";
2) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
"I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalita' del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.";
3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi' fatte all'estero;".