Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attivita' lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nello stesso scambio di note.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.