LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. (15G00179)

Numero 164 Anno 2015 GU 19.10.2015 Codice 15G00179

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;164

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2014, quanto a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse gia' trasferite, per le medesime finalita', al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi dell'elenco 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalita' «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino», e, quanto a euro 196.000 per l'anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.