Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2014, quanto a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse gia' trasferite, per le medesime finalita', al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi dell'elenco 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalita' «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino», e, quanto a euro 196.000 per l'anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.