Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.