Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali, con annessi Capitolo d'oneri, Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.