Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971:
a) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle societa' e delle persone giuridiche, con dichiarazione;
b) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con dichiarazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli atti stessi.