Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 9 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.