Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania:
a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note;
b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.