LEGGE

Legge 717/1967 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 25 agosto ed il 5 novembre 1965.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 25 agosto ed il 5 novembre 1965.

Numero 717 Anno 1967 GU 22.08.1967 Codice 067U0717

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:
Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato a Belgrado il 25 agosto 1965;
Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 5 novembre 1965.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note e all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 17 dell'Accordo.


Art. 3

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Comma 1

All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1 settembre-31 dicembre 1965 e all'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sara' fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.