1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione 1986 sul commercio internazionale e la convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 28 e all'articolo XXI delle convenzioni stesse.
Art. 3
#Comma 1
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Art. 4
#Comma 1
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni di durata della convenzione sull'aiuto alimentare, fa carico alle risorse sul bilancio dell'AIMA per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.