LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati;

Numero 1203 Anno 1957 GU 23.12.1957 Codice 057U1203

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformita' agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.


Art. 3

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Comma 1

I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' dalla sezione 1ยช della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.


Art. 4

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Comma 1

Il Governo e' autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal cap. I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunita';
d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.


Art. 5

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Comma 1

All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sara' fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.


Art. 6

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.