LEGGE

Legge 1301/1951 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale

Numero 1301 Anno 1951 GU 07.12.1951 Codice 051U1301

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1301

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 3

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Comma 1

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' autorizzati ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principi ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonche' quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile del territorio.


Art. 4

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Comma 1

L'Amministratore del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio dei Ministri.
Egli dipende dal Ministro per gli affari esteri.


Art. 5

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Comma 1

La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia e' determinata, per ogni esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi stanziati allo scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana. Detti fondi saranno pertanto trasferiti, con decreti del Ministero del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Fino a quando non sara' emanato il nuovo ordinamento amministrativo contabile di cui al precedente art. 3, e' mantenuto in vigore, per le spese da farsi in Somalia, l'ordinamento amministrativo contabile approvato con il decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, emanato in applicazione del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646 Per le spese da farsi in Italia si osserveranno le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.