LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germ

Numero 177 Anno 1997 GU 24.06.1997 Codice 097G0213

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;177

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.