Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.