1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi della Fondazione europea ed il protocollo sulle immunita' della Fondazione europea, entrambi firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del primo protocollo e dall'articolo 11 del secondo protocollo.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficale.