Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1925, e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.