1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica Algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 62 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.