Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilita' giovanile, fatto a Roma e a Ottawa 1'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.