LEGGE

Legge 348/1958 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofima", con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonche' esecuzione del Protocollo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofima", con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonche' esecuzione del Protocollo

Numero 348 Anno 1958 GU 19.04.1958 Codice 058U0348

urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofimna", con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Statuto, ed al Protocollo addizionale di cui all'art. 1 nonche' al Protocollo di firma, firmato in Berna il 20 ottobre 1955.


Art. 3

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Comma 1

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita "Eurofima", il periodo di nove anni fissato dall'art. 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.


Art. 4

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Comma 1

La spesa di lire 194 milioni relativa al primo versamento da effettuare all'"Eurofima" nell'esercizio 1956-1957, in esecuzione della Convenzione di cui al precedente art. 1, e quella annua di lire 92 milioni relativa ai successivi versamenti da effettuare dall'esercizio 1957-58 a quello 1965-66, faranno carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo di spesa concernente la quota di partecipazione al capitale di enti e societa'.
Al predetto onere di lire 194 milioni afferente la gestione 1956-57, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fara' fronte con una riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 80 del proprio bilancio per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.