1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato il 18 aprile 1988 ad Amman.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua L. 5.500.000 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
All'onere per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.