LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Numero 92 Anno 1990 GU 02.05.1990 Codice 090G0129

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

1. In relazione al paragrafo 3), lettera a), dell'articolo 8 della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effetuate nei confronti della Parte che presta assistenza nel quadro della convenzione, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dalla Parte nell'esercizio delle funsioni espletate nel quadro della convenzione.


Art. 4

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Comma 1

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile" e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.