Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanita' - Ufficio Regionale per l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
E' autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.