Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a partire dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.
Art. 3
#Comma 1
Le presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.