Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 della convenzione.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dalla quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, cosi' come determinata negli atti internazionali di cui all'articolo 1, valutato in lire 1.900.000.000 per l'anno 1985, in lire 2.100.000.000 per l'anno 1986 ed in lire 2.300.000.000 per l'anno 1987, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 461 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.