LEGGE

Legge 914/1986 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

Numero 914 Anno 1986 GU 30.12.1986 Codice 086U0914

urn:nir:stato:legge:1986-12-22;914

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18.000 milioni per il 1986 si provvede, quanto a lire 4.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e, quanto a lire 13.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto; ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando per lire 9.000 milioni parte dell'accantonamento preordinato per "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori" e per lire 4.500 milioni lo specifico accantonamento. Alla spesa di lire annue 4.500 milioni relativa agli anni 1987 e 1988 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento iscritto al detto capitolo 6856.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.