LEGGE

Legge 959/1964 - Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Numero 959 Anno 1964 GU 22.10.1964 Codice 064U0959

urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istituitivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia con Protocolli e Atto finale, firmati in Ankara il 12 settembre 1963.


Art. 2

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Comma 1

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, firmati in Ankara il 12 settembre 1963:
a) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione;
b) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione,
ed Atti connessi.


Art. 3

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e gli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.


Art. 5

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Comma 1

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.