LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 feb

Numero 64 Anno 2021 GU 18.05.2021 Codice 21G00074

urn:nir:stato:legge:2021-04-22;64

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto da Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Clausole finanziarie

Comma 2

Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.