Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto da Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Clausole finanziarie
Comma 2
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.