LEGGE

Legge 97/1998 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

Numero 97 Anno 1998 GU 16.04.1998 Codice 098G0141

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 104 dell'accordo stesso.


Art. 3

#

Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.