Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969:
a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', con Protocolli allegati ed Atto finale;
b) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita';
d) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 59, 5, 9 e 25 degli Accordi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo.
Art. 3
#Comma 1
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge viene autorizzata la spesa complessiva di lire 88 miliardi, ripartita come segue:
anno 1970 lire 5 miliardi;
anno 1971 lire 8 miliardi;
anno 1972 lire 10 miliardi;
anno 1973 lire 10 miliardi;
anno 1974 lire 12 miliardi;
anno 1975 lire 14 miliardi;
anno 1976 lire 14 miliardi;
anno 1977 lire 15 miliardi.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nello articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal secondo comma dell'articolo 62 della Convenzione stessa.