LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatt

Numero 173 Anno 2009 GU 01.12.2009 Codice 009G0176

urn:nir:stato:legge:2009-11-12;173

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Autorizzazione alla ratifica)

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.


Art. 2

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Comma 1

(Ordine di esecuzione)

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorreredalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione CCW.


Art. 3

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Comma 1

(Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58)

Comma 2

All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».


All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».


Il titolo della legge 7 marzo '2001,
n. 58, e' sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e
la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».


Art. 4

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Comma 1

(Copertura finanziaria)

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

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Comma 1

(Entrata in vigore)

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.