Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 9 della Convenzione stessa.