1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli