Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti "appesi" (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.
Art. 3
#Comma 1
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito "per memoria" apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dello scambio di lettere di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.