LEGGE

Legge 741/1956 - Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34ª e dalla 35ª sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34ª e dalla 35ª sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Numero 741 Anno 1956 GU 27.07.1956 Codice 056U0741

urn:nir:stato:legge:1956-05-22;741

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951;
2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura - Ginevra, 26 giugno 1952;
3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonche' alla parte XIV.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla loro entrata in vigore, con le limitazioni stabilite con l'articolo precedente.