Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dallo scambio di lettere stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1983-1986, si provvede, relativamente agli esercizi finanziari 1983-1984, mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni alla voce "Contributo al Centro di fisica teorica di Trieste per il periodo 1983-1986".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.