Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.