Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra, il 24 maggio 1983.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'Aeronautica, assicura il controllo di parte italiana delle attivita' dell'Eumetsat, opera affinche' i servizi prestati dall'Eumetsat siano il piu' possibile aderenti agli interessi nazionali e garantisce che i dati resi disponibili da tali servizi siano accessibili agli utenti di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 863, con le prescrizioni nello stesso articolo indicate.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.