LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estra

Numero 88 Anno 2019 GU 19.08.2019 Codice 19G00095

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).


Art. 3

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Comma 1

Dichiarazioni e riserve

Comma 2

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni di adeguamento

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 58.311 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro 16.750 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutati in euro 27.382 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.