1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.